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RIDER: A CHE PUNTO E’ LA NOTTE ?

Dal n. 9 di “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe” riportiamo questo articolo di Mauro De Agostini

Il 2024 si è chiuso con l’ennesimo tragico incidente che ha provocato la morte di un ciclo-fattorino. La sera del 30 dicembre, a Milano, il rider pachistano di 43 anni, Muhammad Ashfaq è stato investito da un’auto mentre faceva le consegne per Glovo. Inutili i soccorsi, il lavoratore è spirato poco dopo in ospedale.(1)

LOTTA DI MULTINAZIONALI

Mentre i lavoratori muoiono le piattaforme pensano a come meglio remunerare gli investimenti degli azionisti. Gli anni del lockdown avevano ampliato notevolmente il mercato delle consegne a domicilio favorendo la nascita di molte nuove aziende. La fine della pandemia ha generato al contrario una contrazione che si è tradotta nella concorrenza all’ultimo sangue tra gli operatori, con un vorticoso processo di abbandono dei mercati marginali, concentrazioni e fusioni. Le ultime notizie vedono il colosso Prosus (leader nel mercato sudamericano attraverso la piattaforma brasiliana iFood) sul punto di acquistare Just Eat Takeway. Considerando che Prosus detiene anche un sostanzioso pacchetto azionario della tedesca Delivery Hero (che a sua volta ha assorbito la spagnola Glovo, sul punto di fallire dopo essere stata costretta ad assumere i suoi rider dalla legge iberica) quello che si profila per il mercato italiano è una situazione di semi-monopolio con Just Eat e Glovo controllate dalla stessa società. Sempre ovviamente che l’Antitrust europeo non ci metta lo zampino.(2)

LA DIRETTIVA EUROPEA

A proposito di Europa. L’11 novembre 2024, dopo un impervio percorso legislativo (la prima proposta risale a dicembre 2021, ma è dal 2017 che l’UE viene sollecitata a varare norme in merito), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva n. 2024/2831 “relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali”.(3)

Siamo però ben lontani dall’avere una norma effettivamente applicabile, dato che ogni Stato membro dispone di due anni di tempo per tradurre la Direttiva in una legge nazionale (periodo che può essere dilatato di anni con espedienti vari, come insegna la vicenda nostrana dei balneari).

Incidentalmente osserviamo che le norme contro gli immigrati, attualmente all’esame della Commissione, verranno varate attraverso un Regolamento (strumento legislativo immediatamente applicabile a tutti gli Stati membri) mentre quando si tratta dei diritti dei lavoratori si preferisce procedere con le meno impegnative Direttive (che ogni governo può stiracchiare a suo uso e consumo).

Comunque l’accordo partorito dalla UE, dopo continue schermaglie tra Stati e il fuoco di sbarramento delle piattaforme (4) si basa sui seguenti punti salienti.

a) Presunzione legale di lavoro dipendente

Per chi lavora per conto di piattaforme digitali viene introdotta la presunzione legale che si tratti di lavoro dipendente (salvo prova contraria che deve essere fornita dall’azienda) qualora si riscontrino elementi di eterodirezione:

Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.” (art. 5)

Nella definizione della natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) l’accertamento dei fatti prevale su quanto indicato nel contratto eventualmente stipulato tra lavoratore e azienda

“L’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro si basa principalmente sui fatti relativi all’effettiva esecuzione del lavoro, compreso l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell’organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati”. (art. 4)

b) Norme sugli algoritmi

Considerato che il rapporto di lavoro è gestito in modo automatico da algoritmi vengono introdotte norme sulla raccolta di dati sensibili a tutela della privacy dei lavoratori e che impongono la trasparenza dei sistemi di valutazione (art. 7 – 9 ). Viene introdotta la proibizione di procedure di licenziamento automatiche (cioè non revisionate da un essere umano). “Qualsiasi decisione di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente è presa da un essere umano” (art. 10). Comunque l’azienda è tenuta – a richiesta del lavoratore – a giustificare ogni decisione assunta dall’algoritmo e a riesaminarla se viene contestata (art. 11).

c) Rappresentanza sindacale

Viene riconosciuto ai rappresentanti sindacali il diritto di intervenire in ogni fase del rapporto di lavoro.

Insomma tante belle parole destinate a rimanere lettera morta se non supportate da un movimento di lotta che ne imponga l’effettiva applicazione.

E IN ITALIA ?

Nel nostro Paese il quadro giuridico è molto più arretrato.(5) Dopo una fase di agitazioni di base nella categoria che aveva obbligato anche la politica a varare nel 2019 una legge “di tutela” (DL 3 settembre 2019 n. 101, convertito nella legge 128/2019) la situazione si è progressivamente impantanata. Il testo normativo del 2019 ha capziosamente lasciato irrisolto il nodo fondamentale, cioè la natura giuridica del rapporto di lavoro, per cui i ciclofattorini, secondo i casi, possono essere considerati lavoratori parasubordinati (co.co.co.), autonomi o subordinati. La decisione è stata demandata ad “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative”, che possono persino derogare in peggio le norme di legge.

Ne è seguito un contratto pirata siglato dall’UGL e dall’associazione padronale Assodelivery (Glovo, Deliveroo) che ha ributtato i rider nel lavoro autonomo a cottimo (settembre 2020) e un accordo integrativo aziendale tra CGIL-CISL-UIL e la sola piattaforma Just Eat (marzo 2021) che ha riconosciuto i ciclo-fattorini di quell’azienda come lavoratori dipendenti inserendoli in una sezione appositamente creata del comparto della logistica (con garanzie però al ribasso).

Nel frattempo il comparto ha visto il rapido avvicendarsi di aziende che, dopo essere sbarcate in pompa magna nel nostro Paese, hanno poi rapidamente abbandonato il mercato italiano, considerato poco redditizio (Getir, Gorillas, Uber Eats…).

Il quadro attuale vede il contratto pirata UGL ancora pienamente vigente (nonostante sia stato condannato dalle sentenze di numerosi tribunali in quanto sottoscritto da un sindacato privo di rappresentatività) e anzi è attualmente (marzo 2025) in fase di rinnovo.(6) L’accordo tra Just Eat e confederali è stato invece rinnovato nel dicembre 2024 (7), pur tra le proteste di settori di dipendenti che chiedono la piena applicazione del contratto della logistica.

Oggi l’attività dei comitati di base appare decisamente in riflusso, i sindacati consociativi riescono a intercettare una piccola parte della categoria offrendo consulenza legale e servizi minimali di tutela. Da segnalare in questo senso l’accordo tra CGIL-CISL-UIL e Uber Eats che ha riconosciuto risarcimenti monetari ai lavoratori licenziati dall’azienda quando si è ritirata dall’Italia. (8) Anche il recente (marzo 2025) sciopero dei 1500 rider palermitani (9) contro le basse paghe e le continue aggressioni è stato promosso dalla CGIL.

I social: tra “muro del pianto” e auto-aiuto

La maggior parte dei rider affollano i gruppi di auto-aiuto sui social, solo su facebook se ne contano almeno una decina, il più attivo dei quali ha quasi 18.000 follower.(10)

qui, oltre al “muro del pianto” sulla maleducazione dei clienti, le scorrettezze dei colleghi, l’inefficienza dei servizi di supporto aziendali (peraltro affidati ad operatori malpagati di call center esteri) emerge tutta la “fenomenologia” della vita del rider.

Un dato costante è l’esiguità delle somme percepite: pochi euro a fronte di lunghi percorsi per effettuare le consegne (con spese e rischi tutti a carico del lavoratore), tanto che l’integrazione rappresentata dalle mance eventuali appare spesso come un apporto essenziale.

La necessità di sbarcare il lunario induce diversi ciclofattorini a espedienti vietati (e stigmatizzati dalla comunità rider): come quella di aprire un doppio account (profilo lavorativo) o di utilizzare dei bot (programmi informatici) per ottenere più ordini.

Tragica la situazione di molti immigrati che (impossibilitati ad aprire un proprio account per la mancanza del permesso di soggiorno) si vedono costretti ad affittarne illegalmente uno da qualche profittatore cui versano una percentuale del 30/50 % dei già magri guadagni.

L’ideologia neoliberista del lavoratore autonomo “imprenditore di se stesso” sembra ben introiettata dalla maggior parte dei partecipanti. Moltissimi interventi vertono sulla richiesta di delucidazioni relativi all’apertura della partita IVA, quale codice Ateco sia meglio utilizzare, come risparmiare sulle spese del commercialista, come recuperare il 20 % di imposta trattenuta in caso di “prestazione occasionale”. Così, tra le lamentele dei più, non mancano “lucignoli” che favoleggiano sulla possibilità di illusori guadagni consistenti.

Una situazione stagnante, da cui si può uscire solo passando dai social alle piazze. In una nuova stagione di lotte.

NOTE

(1) https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/rider-investito-morto-cadore-yqr7xukl

(2) Filippo Santelli, “Si muove il risiko dei rider”, “La Repubblica Affari & Finanza”, 3 marzo 2025.

(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402831

(4) Si veda il precedente articolo su “Collegamenti” n. 6, marzo 2024.

(5) Ne abbiamo ampiamente parlato in articoli precedenti, si veda “Collegamenti” n. 3/maggio 2022, 5/ novembre 2023, 6/marzo 2024 .

(6) https://uglrider.it/

(7) https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/just-eat-filt-cgil-intesa-che-aumenta-retribuzioni-e-migliora-diritti-dei-rider-div9iupj

(8) https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/accordo-storico-per-1400-rider-licenziati-da-uber-bnmny183

(9) https://www.today.it/cronaca/sciopero-rider-stipendi-bassi-aggressioni-palermo.html

(10) https://www.facebook.com/groups/589336025292362

Posted in Diritto del lavoro, Salari.

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