Dal n. 9 di “Collegamenti” (primavera 2025) in fase di stampa anticipiamo questo aggiornamento sul DDL “Sicurezza” la cui discussione è prevista in aula al Senato il 15-16 aprile. Notizie di oggi però danno per certo un nuovo colpo di scena: buona parte dei contenuti del DDL verrebbe anticipato in un Decreto Legge per bypassare la discussione parlamentare ma – soprattutto – l’opposizione sociale.
Mentre a livello di Unione Europea fervono i piani di riarmo, in Italia sta giungendo a conclusione l’iter legislativo del Disegno di Legge cosiddetto “Sicurezza” presentato dal ministro Piantedosi (di concerto coi ministri Crosetto e Nordio). Come scrivevamo sul n. 7 di “Collegamenti” queste norme costituiscono uno dei peggiori giri di vite securitari dagli “anni di piombo” ad oggi. L’obiettivo è quello di spazzare via buona parte delle conquiste ottenute a partire dalla Resistenza riguardo al diritto di manifestare.

Iter legislativo e opposizione sociale
Questo gravissimo provvedimento, presentato in Parlamento il 22 gennaio 2024, è stato approvato a tempo di record dalla Camera tra il 10 e il 18 settembre 2024 con una flebile opposizione parlamentare. Nel frattempo la stampa “democratica” faceva a gara nel distrarre l’opinione pubblica propinando gustose fesserie sulle vicende del ministro Sangiuliano o sul ruolo di Fitto in Europa. Anche la classe lavoratrice, i sindacati e i movimenti di base non hanno saputo cogliere in tempo il pericolo che si profilava.
Il merito di aver lanciato tra i primi l’allarme è stato della “Rete Liberi/e di lottare”(agosto 2024). Ne è seguita una certa mobilitazione di piazza (sicuramente insufficiente) e anche i i partiti di opposizione, CGIL e UIL si sono risvegliati dal coma con una manifestazione il 24 settembre.
Mentre scriviamo (fine marzo 2025) il DDL 1236 (era 1660 alla Camera) ha concluso l’esame in commissione in Senato e si appresta ad essere votato dall’aula. A causa di uno svarione tecnico (in sei articoli erano state indicate le coperture finanziarie per il solo 2024 e non anche per il 2025) il testo dovrà comunque tornare in terza lettura alla Camera e questo concede un po’ di respiro in più per organizzare l’opposizione sociale. Non è chiaro se il provvedimento verrà approvato così com’è (come vorrebbe la Lega) o se (come vorrebbe Fratelli d’Italia) si cercherà di smussare alcuni dei punti più evidentemente incostituzionali del testo per venire incontro alle sommesse richieste di modifica provenienti dal Quirinale.
In questi mesi, mentre la “Rete Liberi/e di lottare”, espressione di aree antagoniste e del sindacalismo di base, ha continuato in un’opera costante di agitazione, la “rete nazionale NO DDL Sicurezza” che riunisce CGIL, AVS, Amnesty international e altri soggetti, dopo una riuscita mobilitazione nazionale il 24 febbraio, sembra essere caduta in una sorta di trepidante attesa. È preoccupante il fatto che, nonostante la possanza (teorica) della CGIL, i cortei di protesta si siano svolti solo in un numero molto limitato di città mentre in vari capoluoghi di provincia il sindacato confederale non ha dato alcun segno di vita sull’argomento. D’altra parte, in una interrogazione alla Camera, il ministro Piantedosi aveva candidamente ammesso che le norme anti blocco stradale erano rivolte contro “le organizzazioni sindacali di base, in particolare il Si Cobas” (“Il Manifesto, 26.9.2024)
Le “Zone rosse”
Nel frattempo Piantedosi si è portato avanti nell’opera di militarizzazione del territorio. Con una circolare del 17 dicembre 2024 ha riesumato l’art. 2 del TULPS fascista del 1931 secondo cui “il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”, di conseguenza i prefetti vengono invitati a istituire nei centri cittadini “zone rosse” a controllo rafforzato per “mettere stabilmente in sicurezza i perimetri urbani più problematici”.
In pratica vengono anticipate per via puramente amministrativa alcune norme del DDL che consentono alla polizia di disporre l’allontanamento da queste zone di persone considerate problematiche “Disposizioni, queste, – citiamo testualmente – interessate da modifiche di segno ampliativo, contenute anche nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica all’esame del Parlamento,

che reca un’ulteriore estensione del divieto di accesso a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano”
I Prefetti hanno fatto a gara nell’eseguire le superiori disposizioni istituendo “zone rosse” non solo nelle grandi città ma persino in soporifere cittadine di provincia.
Analisi del testo
Cerchiamo ora di rpercorrere i punti principali di questo provvedimento che reca il titolo, molto gemerico, di “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”
TERRORISMO “VERBALE” (art. 1) chiunque detenga “consapevolmente” documenti contenenti istruzioni su come preparare bombe ecc. rischia la reclusione da 2 a 6 anni, la diffusione di questo materiale comporta la pena da 6 mesi a 4 anni. Viene in questo modo punito severamente un semplice reato di opinione (il mero possesso di testi scritti) mentre la “consapevolezza” è facilmente interpretabile in senso estensivo.
REVOCA DELLA CITTADINANZA (art. 9) era già prevista per gravi reati da una legge del 2018, in caso di cittadinanza acquisita. Ora il termine per adottarla dopo la condanna definitiva viene esteso da 3 a 10 anni. Si noti che l’art. 22 della Costituzione proibisce (in teoria) di privare una persona della cittadinanza “per motivi politici”e il “terrorismo” è sicuramente un reato politico.
OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (art. 10) aumenta le pene (già più volte aggravate negli anni scorsi da Renzi, Salvini e poi con il decreto Rave party). Se l’immobile (e le sue pertinenze) è destinato “a domicilio altrui” occuparlo comporta la reclusione da 2 a 7 anni. Si procede d’ufficio se l’immobile è pubblico. La polizia può procedere direttamente allo sgombero senza attendere l’ordine del magistrato.
DANNEGGIAMENTO DURANTE MANIFESTAZIONI (art. 12) inasprisce le pene già precedentemente previste
DASPO URBANO E ARRESTO IN DIFFERITA (art. 13) è sufficiente essere stati denunciati (manco condannati !) nei 5 anni precedenti per reati “contro la persona o contro il patrimonio” per essere esclusi, da 12 mesi a 2 anni, dall’accesso a una località (incluse infrastrutture varie: leggi stazioni, cantieri TAV e ponte di Messina) come abbiamo visto queste norme sono già state parzialmente anticipate dal ministro dell’Interno con una semplice circolare. .L’arresto in flagranza “differita” viene esteso anche ai reati commessi nelle pubbliche manifestazioni. Qualora si sia stati condannati per atti commessi nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, stradali ecc. L’eventuale sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del DASPO comminato.
BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO (art. 14) torna ad essere un reato penale (e non più un illecito amministrativo) se commesso da una sola persona viene punita con la reclusione fino a un mese, se compiuto da più persone può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Vengono così severamente colpite le manifestazioni sindacali e politiche spontanee ma anche le proteste compiute isolatamente (ad es. da militanti ambientalisti), anche se si svolgono in modo del tutto pacifico.
NORME A TUTELA DELLA POLIZIA (E DELL’ESERCITO) gli agenti di polizia possono portare liberamente e senza licenza armi anche se fuori servizio (art. 28), se denunciati per fatti commessi in servizio poliziotti, militari e vigili del fuoco godono di un contributo per le spese legali (art. 22-23), gli agenti possono indossare videocamere in servizio soprattutto in carcere, CPR e durante manifestazioni, in generale l’uso di videocamere è consentito nei luoghi di reclusione (art. 21), introdotto un nuovo reato per lesioni ad agenti durante una manifestazione (art. 20), aggravate le pene per violenza, minacce o anche semplice resistenza a pubblico ufficiale, se i reati vengono commessi “al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica [leggi ponte di Messina, TAV ecc.]”, le pene sono aumentate (art. 19), l’imbrattamento degli edifici adibiti a “funzioni pubbliche” (tribunali, caserme ecc.) comporta pene aggravate (art. 24), il mancato rispetto di disposizioni impartite dalla polizia stradale (es. Ordine di fermarsi) comporta sanzioni amministrative più elevate riguardo a pene pecuniarie, decurtazione punti e sospensione della patente (art. 25). Vengono introdotte sanzioni a chi non ottempera a disposizioni o si oppone a guardia di finanza, guardia costiera e marina militare (art. 29).
NON PUNIBILITA’ DEI MILITARI ALL’ESTERO E DEGLI AGENTI PROVOCATORI, FAVORITO LO SPIONAGGIO Molti reati compiuti dall’esercito durante le missioni internazionali vengono dichiarati non punibili, incluso l’uso delle armi (art. 30). viene notevolmente ampliata la possibilità di svolgere attività di spionaggio “antiterrorismo”, aprendo la porta a schedature di massa (art. 31) e viene garantita l’impunità penale agli agenti segreti che si infiltrino in organizzazioni terroristiche o eversive, anche se svolgano in esse ruoli direttivi (art. 31). Viene così ampliata una impunità già introdotta parzialmente e transitoriamente dal governo Renzi con DL 7/2015
SICUREZZA NELLE CARCERI E NEI CPR (art 26-27, 34) Viene introdotto il nuovo delitto di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario” con pene da 2 a 8 anni per i promotori e da 1 a 5 anni per la semplice partecipazione (ma sono previste anche numerose possibili aggravanti), la semplice istigazione a disobbedire alle leggi comporta un’aggravante se commessa all’interno delle carceri. Nel caso dei centri per immigrati (dove, ricordiamolo, sono detenute amministrativamente persone che non hanno commesso alcun reato) viene prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per chi promuove una rivolta e da 1 a 4 anni per la semplice partecipazione (anche qui sono previste numerose possibili aggravanti). Vengono punite “anche le condotte di resistenza passiva che […] impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione
dell’ordine e della sicurezza” (art. 27). Viene semplificata la procedura per l’apertura di nuovi CPR.
NORME “ANTI ROM” (così sono state definite) la sospensione della pena per le detenute incinte o madri di figli piccoli non è più obbligatoria ma facoltativa (art. 15), vengono introdotte nuove norme contro chi organizza o favorisce l’accattonaggio minorile (art. 16)
CANNABIS LIGHT viene proibita (art. 18) la coltivazione e vendita della canapa light.
DIVIETO DI ACQUISTO SIM PER STRANIERI IRREGOLARI (art. 32) i cittadini extracomunitari dovranno esibire un regolare permesso di soggiorno per poter acquistare una scheda telefonica
È importante tener presente che le richieste di modifica provenienti dal Quirinale si limitano (a quanto se ne sa) alle norme sulle detenute madri, al divieto di acquisto di SIM per gli stranieri irregolari, alle pene eccessive previste per la resistenza passiva nelle carceri e a poco altro. Modifiche che non ridurrebbero per niente l’impatto repressivo della legge.
A partire dalla legislazione “speciale” degli “anni di piombo” abbiamo assistito a una progressiva e costante torsione repressiva del diritto a danno di chi partecipa alle lotte sociali. Basti ricordare, a partire da Genova 2001, l’applicazione del reato di “devastazione e saccheggio” a casi di danneggiamenti anche minimali con decine di anni di reclusione comminati agli accusati, oppure il reato di “associazione a delinquere” imputato a sindacalisti di base e militanti di lotta per la casa.

Ormai siamo a quello che viene definito come “diritto penale del nemico”, con l’uso di imputazioni abnormi e sproporzionate rispetto all’entità dei fatti nei confronti dell’opposizione di classe, mentre i reati “dell’amico” vengono sistematicamente depenalizzati o ridimensionati (abolizione dell’abuso d’ufficio, sanatorie fiscali ecc.).
Contro questa deriva repressiva occorre sviluppare la più ampia mobilitazione.
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