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DDL Piantedosi: fermare la deriva securitaria

Dal n. 7 (autunno 2024) di “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe” in uscita a giorni, anticipiamo questa scheda sul disegno di legge Piantedosi ora all’esame del Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera

Il Disegno di Legge Piantedosi (che reca le firme anche dei ministri Crosetto e Nordio) costituisce uno dei peggiori giri di vite securitari dagli “anni di piombo” ad oggi.

Dopo le numerose norme repressive varate negli anni scorsi, con questo DDL vengono spazzate via buona parte delle conquiste ottenute a partire dalla Resistenza riguardo al diritto di manifestare.

È degno di nota il fatto che l’iter di questo gravissimo provvedimento, presentato in Parlamento il 22 gennaio 2024, sia – fino a poco tempo fa – passato quasi completamente inosservato. A parte qualche articoletto sulla stampa su alcuni dei punti più scabrosi come la museruola alle proteste contro il ponte di Messina, l’eliminazione delle norme a favore delle madri detenute, la proibizione della cannabis light ben poco se ne è sentito parlare.

Questa disattenzione generale ha consentito al provvedimento di essere approvato a tempo di record (dal 10 al 18 settembre) dalla Camera con una flebile opposizione parlamentare, mentre l’opinione pubblica era abilmente distratta dalle fesserie di varia umanità propinate dai mass media (non ultime le tragicomiche vicende del ministro Sangiuliano). Anche la classe lavoratrice, i sindacati e i movimenti di base non hanno saputo cogliere in tempo il pericolo che si profilava.

A lanciare l’allarme tra i primi è stato l’’appello della “Rete Liberi/e di lottare” a cui è seguito un approfondito seminario di studi sul DDL, con la partecipazione di diversi legali, tenutosi a Roma presso il CSOA ex SNIA l’8 settembre.

Ora che il provvedimento è già all’esame del Senato incomincia a profilarsi una certa mobilitazione di piazza, a cui si sono agganciati anche i partiti di opposizione, CGIL e UIL con una manifestazione il 25 settembre.

Ma cerchiamo di analizzare i punti salienti del provvedimento che reca il titolo, molto gemerico, di “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”

TERRORISMO “VERBALE” (art. 1) chiunque detenga “consapevolmente” documenti contenenti istruzioni su come preparare bombe ecc. rischia la reclusione da 2 a 6 anni, la diffusione di questo materiale comporta la pena da 6 mesi a 4 anni. Viene in questo modo punito severamente un semplice reato di opinione (il mero possesso di testi scritti) mentre la “consapevolezza” è facilmente interpretabile in senso estensivo.

REVOCA DELLA CITTADINANZA (art. 9) era già prevista per gravi reati da una legge del 2018, in caso di cittadinanza acquisita. Ora il termine per adottarla dopo la condanna definitiva viene esteso da 3 a 10 anni ( viene esclusa se il condannato non dispone di un’altra cittadinanza).

OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (art. 10) aumenta le pene (già più volte aggravate negli anni scorsi da Renzi, Salvini e poi con il decreto Rave party). Se l’immobile (e le sue pertinenze) è destinato “a domicilio altrui” occuparlo comporta la reclusione da 2 a 7 anni. Si procede d’ufficio se l’immobile è pubblico. La polizia può procedere direttamente allo sgombero senza attendere l’ordine del magistrato.

DANNEGGIAMENTO DURANTE MANIFESTAZIONI (art. 12) inasprisce le pene già precedentemente previste

DASPO URBANO E ARRESTO IN DIFFERITA (art. 13) è sufficiente essere stati denunciati (manco condannati !) nei 5 anni precedenti per reati “contro la persona o contro il patrimonio” per essere esclusi, da 12 mesi a 2 anni, dall’accesso a una località (incluse infrastrutture varie: leggi stazioni, cantieri TAV e ponte di Messina) inoltre l’arresto in flagranza “differita” viene esteso anche ai reati commessi nelle pubbliche manifestazioni. Qualora si sia stati condannati per atti commessi nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, stradali ecc. L’eventuale sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del DASPO comminato.

Ricordiamo che il DASPO era stato creato in origine col pretesto di escludere dagli stadi i tifosi violenti (da qui il nome Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive D.A.SPO.) progressivamente è stato esteso a tutti i campi.

BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO (art. 14) torna ad essere un reato penale (e non più un illecito amministrativo) se commesso da una sola persona viene punita con la reclusione fino a un mese, se compiuto da più persone può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Vengono così severamente colpite le manifestazioni sindacali e politiche spontanee ma anche le proteste compiute isolatamente (ad es. Da militanti ambientalisti), anche se compiute in modo del tutto pacifico (da qui il nome di norma anti Gandhi, perchè permetterebbe di sbattere in carcere anche il padre della non-violenza)

Rispondendo a una interrogazione parlamentare Piantedosi ha ammesso esplicitamente che si vuol colpire con questa norma anche i picchettaggi sindacali soprattutto quelli delle “organizzazioni sindacali di base, in particolare Si Cobas”

NORME A TUTELA DELLA POLIZIA (E DELL’ESERCITO) gli agenti di polizia possono portare liberamente e senza licenza armi anche se fuori servizio (art. 28), se denunciati per fatti commessi in servizio poliziotti, militari e vigili del fuoco godono di un contributo per le spese legali (art. 22-23), gli agenti possono indossare videocamere in servizio soprattutto in carcere, CPR e durante manifestazioni (non sono invece previsti codici identificativi sulle divise), in generale l’uso di videocamere è consentito nei luoghi di reclusione (art. 21), introdotto un nuovo reato per lesioni ad agenti durante una manifestazione (art. 20), aggravate le pene per violenza, minacce o anche semplice resistenza a pubblico ufficiale, se i reati vengono commessi “al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica [leggi ponte di Messina, TAV ecc.]”, le pene sono aumentate (art. 19), l’imbrattamento degli edifici adibiti a “funzioni pubbliche” (tribunali, caserme ecc.) comporta pene aggravate (art. 24), il mancato rispetto di disposizioni impartite dalla polizia stradale (es. Ordine di fermarsi) comporta sanzioni amministrative più elevate riguardo a pene pecuniarie, decurtazione punti e sospensione della patente (art. 25). Vengono introdotte sanzioni a chi non ottempera a disposizioni o si oppone a guardia di finanza, guardia costiera e marina militare (art. 29).

NON PUNIBILITA’ DEI MILITARI ALL’ESTERO E DEGLI AGENTI PROVOCATORI Molti reati compiuti dall’esercito durante le missioni internazionali vengono dichiarati non punibili, incluso l’uso delle armi (art. 30). vengono notevolmente rafforzate le attività di spionaggio antiterrorismo (art. 31) e viene garantita l’impunità penale agli agenti segreti che si infiltrino in organizzazioni terroristiche o eversive, anche se svolgano in esse ruoli direttivi (art. 31). Viene così ampliata una impunità già introdotta parzialmente e transitoriamente dal governo Renzi con DL 7/2015

SICUREZZA NELLE CARCERI E NEI CPR (centri di permanenza per i rimpatri) (art 26-27, 34) Viene introdotto il nuovo delitto di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario” con pene da 2 a 8 anni per i promotori e da 1 a 5 anni per la semplice partecipazione (ma sono previste anche numerose possibili aggravanti), la semplice istigazione a disobbedire alle leggi comporta un’aggravante se commessa all’interno delle carceri. Nel caso dei centri per immigrati (dove, ricordiamolo, sono detenute amministrativamente persone che non hanno commesso alcun reato) viene prevista la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni per chi promuove una rivolta e da 1 a 4 anni per la semplice partecipazione (anche qui sono previste numerose possibili aggravanti). Vengono punite “anche le condotte di resistenza passiva che […] impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza” (art. 27). Viene semplificata la procedura per l’apertura di nuovi CPR.

NORME “ANTI ROM” (così sono state definite) la sospensione della pena per le detenute incinte o madri di figli piccoli non è più obbligatoria ma facoltativa (art. 15), vengono introdotte nuove norme contro chi organizza o favorisce l’accattonaggio minorile (art. 16)

CANNABIS LIGHT proibita (art. 18) la coltivazione e vendita della canapa light.

Contro questa deriva securitaria è necessaria la più ferma e ampia mobilitazione !

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